RC della cooperazione

ABS Studio

Le specifiche

La RC della Cooperazione si riferisce alle polizze di Responsabilità Civile (RCT/RCO) formulate per il mondo cooperativo e del Terzo Settore qualunque sia il settore e la categoria di rischio.

Queste assicurazioni tutelano il patrimonio dell’ente cooperativo risarcendo i danni involontariamente causati a terzi (RCT) e ai prestatori di lavoro (RCO) durante lo svolgimento delle attività.
Ulteriori garanzie zie Prestate, in aggiunta a tutte le garanzie di CGA (Condizioni Generali di assicurazione), a favore delle imprese che operano in ambito assistenziale, formazione e logistica, sono:

 

  • Formazione per persone portatrici di handicap – Utenti delle strutture gestite dall’Assicurato: Premesso che l’Assicurato nello svolgimento della sua attività istituzionale, può ricevere presso le sue strutture oltre alla normale utenza, anche persone portatrici di handicap fisici e psichici, a loro inviate da Enti pubblici nell’ambito dei loro programmi istituzionali, la garanzia assicurativa si intende altresì prestata:
    – per i danni subiti e/o cagionati dagli assistiti portatori di handicap affidati alla sorveglianza ed assistenza dei dipendenti dell’Assicurato;
    – per i danni subiti dagli altri utenti dei servizi erogati dall’Assicurato.
    Si precisa altresì in relazione alle strutture gestite dall’Assicurato quali: scuole materne, asili nidi, centri di assistenza scolastica, doposcuola, attività di tipo ludico/educativo, che gli utenti affidati alla sorveglianza ed assistenza dell’Assicurato sono considerati terzi tra loro.
Le categorie di rischio delle Cooperative Sociali

In tale ambito, le ulteriori Garanzie Prestate, in aggiunta a tutte le garanzie di CGA (Condizioni Generali di assicurazione), a favore delle imprese che operano in ambito assistenziale, formazione e logistica, sono:

Volontari, lavoratori socialmente utili, addetti che svolgono Servizio Civile per le attività svolte per conto dell’Assicurato

Sono considerati terzi limitatamente a morte ed a lesioni corporali (escluse le malattie professionali), i volontari, i lavoratori socialmente utili e gli addetti che svolgono servizio civile, utilizzati dall’Assicurato per lo svolgimento dell’attività per la quale è prestata l’assicurazione. Tale estensione presta i suoi effetti a patto che i citati soggetti siano iscritti nei registri di una Associazione di Volontariato riconosciuta dalla legislazione vigente

Lavoratori non dipendenti per le attività occasionali svolte per conto dell’Assicurato

A parziale deroga di quanto disposto, sono considerati terzi limitatamente a morte e a lesioni corporali (escluse le malattie professionali) i lavoratori non dipendenti della cui opera l’Assicurato si avvale per lo svolgimento di parte delle attività per la quale è prestata l’assicurazione. L’assicurazione è valida ed operante a condizione che l’Assicurato impieghi detto personale in maniera occasionale, saltuaria e non continuativa e nel rispetto delle leggi e regolamenti che disciplinano il loro utilizzo.

Responsabilità civile personale dei soci non dipendenti, degli associati in partecipazione, dei soci, degli amministratori e del legale rappresentante

L’assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile personale dei soci non dipendenti, degli associati in partecipazione, dei soci, degli amministratori e del legale rappresentante, per danni corporali e materiali cagionati a terzi, sempreché l’evento dannoso sia conseguente allo svolgimento delle mansioni da loro svolte ed inerenti l’attività per cui è prestata l’assicurazione.

Responsabilità per fatto degli appaltatori / subappaltatori

Premesso che l’Assicurato può cedere in appalto e in subappalto parte dei lavori oggetto dell’attività per cui è prestata l’assicurazione, si precisa che la stessa è operante per la responsabilità civile che ricada sull’Assicurato per i danni corporali e materiali cagionati a terzi da appaltatori e da subappaltatori mentre eseguono i lavori per conto dell’Assicurato. A parziale deroga di quanto disposto, sono inoltre considerati terzi, entro i limiti del massimale previsto per l’assicurazione RCO, gli appaltatori e/o i subappaltatori ed i loro dipendenti per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) da essi subiti nello svolgimento delle Tale garanzia è operante a condizioni che i rapporti tra Assicurato, appaltatori e subappaltatori risultino da regolare contratto e/o fatturazione e fermo il diritto di rivalsa della Società per i danni provocati dagli appaltatori e subappaltatori.

Formazione per persone portatrici di handicap – Utenti delle strutture gestite dall’Assicurato

Premesso che l’Assicurato nello svolgimento della sua attività istituzionale, può ricevere presso le sue strutture oltre alla normale utenza, anche persone portatrici di handicap fisici e psichici, a loro inviate da Enti pubblici nell’ambito dei loro programmi istituzionali, la garanzia assicurativa si intende altresì prestata:

  • per i danni subiti e/o cagionati dagli assistiti portatori di handicap affidati alla sorveglianza ed assistenza dei dipendenti dell’Assicurato;
  • per i danni subiti dagli altri utenti dei servizi erogati dall’Assicurato.

Si precisa altresì in relazione alle strutture gestite dall’Assicurato quali: scuole materne, asili nidi, centri di assistenza scolastica, doposcuola, attività di tipo ludico/educativo, che gli utenti affidati alla sorveglianza ed assistenza dell’Assicurato sono considerati terzi tra loro.

Proprietà e conduzione dei fabbricati

L’assicurazione si estende al rischio della proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l’attività dedotta in contratto (compresi eventuali depositi e/o magazzini ad essa strumentali), anche non situati nell’ubicazione indicata in polizza, ma purché ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. Nella definizione di fabbricati si intendono compresi gli impianti fissi a loro servizio, gli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati stessi, i serramenti, le recinzioni e/o i muri di cinta, i cancelli o portoni anche azionati elettricamente, le aree verdi e gli alberi anche di alto fusto e le relative strade private.

La garanzia è estesa anche alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per i lavori di ordinaria manutenzione, nonché nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti il fabbricato, anche in ordine a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008. Non sono compresi i danni da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali, nonché la responsabilità derivante da aree adibite a parcheggio.

L’assicurazione comprende invece i danni conseguenti a guasti o rotture accidentali degli impianti idrici o di riscaldamento e/o condizionamento.

Attività ricreative

L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative in genere, per i danni corporali e materiali cagionati a terzi. Ai fini della presente garanzia assumono la qualifica di terzi anche i partecipanti alle suddette attività:

  • Organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e/o stages:
    L’assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e di stages. Ai fini della garanzia i partecipanti alle seguenti attività sono considerati terzi come previsto all’Art. 25.
  • Estensioni di garanzia:
    L’assicurazione comprende altresì a titolo esemplificativo e non limitativo, la responsabilità civile imputabile o derivante all’Assicurato in relazione:
    • alle operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi;
    • alle operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento, da e su veicoli da trasporto in genere, ancorché fuori dall’ambito degli stabilimenti, dei depositi e/o magazzini dell’Assicurato;
    • alla proprietà ed uso di velocipedi a pedali senza motore da parte dei dipendenti in occasione di lavoro e/o di servizio;
    • all’organizzazione di conferenze, congressi, tavole rotonde, convegni, seminari;
    • dall’esistenza nell’ambito dell’impresa di officine meccaniche, falegnamerie, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine si distribuzione, impianti di saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità dell’impresa;
    • dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l’allestimento e lo smontaggio di stand in tutto il mondo;
    • dai servizi sanitari, prestati in presidi posti all’interno dell’impresa e/o presso i cantieri, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari e degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti previsti da leggi e regolamenti per lo svolgimento delle attività a cui sono preposti;
    • dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati, con intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni ai beni sui quali sono affissi insegne, cartelli e striscioni;
    • dalla gestione della mensa aziendale, compresa la somministrazione di cibi e bevande. Questa garanzia è prestata alle condizioni previste al successivo Art. 50 ed è valida anche per i danni corporali subiti dai dipendenti e dai visitatori;
    • dall’esistenza nell’ambito dell’azienda di distributori automatici di bevande e simili;
    • dal servizio di vigilanza, svolto con guardiani anche armati e/o cani;

Danni conseguenti all’erogazione di prestazioni di carattere medico/sanitarie in genere

Premesso che l’Assicurato nello svolgimento dell’attività dichiarata in polizza, può anche effettuare servizi di assistenza specialistica di carattere sanitario e non, a tale scopo si conviene tra le parti quanto segue:
a) agli effetti della garanzia RCT, per sinistro si intende la richiesta di risarcimento dei danni per i quali è prestata l’assicurazione;
b) l’assicurazione RCT vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di validità dell’assicurazione, relative a fatti accaduti durante il periodo di validità del contratto e purché presentate non oltre 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso;
c) l’assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso del personale dipendente addetto alle attività per le quali è prestata l’assicurazione e del quale lo stesso debba rispondere ai sensi di legge. La Società rinuncia pertanto al diritto di surroga nei confronti di detto personale per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni;
d) si da atto che l’Assicurato si avvale dell’opera di personale non dipendente – sanitario e non sanitario – e a tale scopo si conviene che l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato da:

  • Lavori in associazione:
    La garanzia si intende operante anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla sua partecipazione ad Associazioni Temporanee di Impresa, Società Consortili e/o Consorzi. Nel caso in cui per tali Associazioni o Società sia operante un’altra copertura assicurativa, la presente garanzia opererà in eccedenza rispetto a quanto indennizzato da dette altre assicurazioni. Le imprese Consorziate e/o Associate (nonché loro titolari e/o dipendenti) non sono considerate terze.

Art. 53 – Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione o manutenzione

A parziale deroga di quanto l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni materiali cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l’ultimazione di lavori di installazione, manutenzione o riparazione, sempreché detti lavori siano stati effettuati durante il periodo di efficacia del contratto. La garanzia è operante per il danno che si manifesta non oltre 6 mesi dall’esecuzione dei lavori, purché denunciato nel corso di efficacia della polizza e comunque non oltre 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Sono in ogni caso esclusi:

  • Infortuni
  • Malattia