RC della cooperazione

La polizza RC della cooperazione si rivolge a Società costituite in forma di Cooperativa Sociale, Consorzi e Associazioni di Volontariato.

RC terzi


La tutela d'impresa, in caso di azione di risarcimento esercitata da terzi, involontariamente danneggiati, è articolata in maniera tale da coprire l’intera gamma dei rischi in cui l’imprenditore può incorrere per propria responsabilità diretta o per danni cagionati, anche con dolo, da persone di cui debba rispondere.


La garanzia di base R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) permette al soggetto interessato di tutelarsi da tutte quelle situazioni che, a causa di un danno causato a terzi, intaccano il proprio patrimonio.

Nell’ambito di questa garanzia, si rappresenta che, in caso di infortunio di un proprio dipendente, non sempre l’assicurazione obbligatoria INAIL ci tiene lontani da amare sorprese. Per chi fa impresa, l’assicurazione obbligatoria nei confronti dei prestatori d’opera (dipendenti e collaboratori) è un passo fondamentale per la tutela del lavoratore. Tale obbligo consente al dipendente di avere una regolare posizione INAIL.

“L’INAIL tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni e malattie causati dall’attività lavorativa ed esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o, se occorre, in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro".

Quanto premesso evidenzia che, in taluni casi, qualora si ravvisi una responsabilità del datore di lavoro per quanto attiene l’infortunio subito dal proprio lavoratore, l’Istituto corrisponderà al lavoratore le somme dovute, ma provvederà a rivalersi sul datore stesso per quanto erogato. Ciò fa si che l’impresa debba tutelarsi in proprio contro tale eventualità, sottoscrivendo una estensione di garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile Operai). Quest'ultima può prevedere l’estensione della qualifica di terzi, considerando terzi:

  • i titolari e i dipendenti di ditte, di aziende di trasporto, fornitori e clienti, che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all’attività dell’Azienda, nonché di Imprese addette al servizio di manutenzione e/o pulizia
  • il personale non dipendente che, nel rispetto della vigente legislazione, si trovi occasionalmente a partecipare alle attività cui si riferisce la presente assicurazione, per l’effettuazione di prove pratiche su macchinari o per attività di istruzione e/o formazione (stage, tirocini, borse di studio, corsi di formazione, ecc.)
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Cooperative Sociali o Imprese Sociali


Per Imprese sociali si intendono “attori dell’economia sociale il cui obiettivo principale non è generare utili per i propri proprietari e azionisti ma è esercitare un impatto sociale. Esse operano sul mercato producendo beni e servizi in modo imprenditoriale e innovativo, destinando i propri utili principalmente alla realizzazione di obiettivi sociali."

Le categorie di rischio delle Cooperative Sociali

In tale ambito, le ulteriori Garanzie Prestate, in aggiunta a tutte le garanzie di CGA (Condizioni Generali di assicurazione), a favore delle imprese che operano in ambito assistenziale, formazione e logistica, sono:
  • Volontari, lavoratori socialmente utili, addetti che svolgono Servizio Civile per le attività svolte per conto dell’Assicurato
    • Sono considerati terzi limitatamente a morte ed a lesioni corporali (escluse le malattie professionali), i volontari, i lavoratori socialmente utili e gli addetti che svolgono servizio civile, utilizzati dall’Assicurato per lo svolgimento dell’attività per la quale è prestata l’assicurazione. Tale estensione presta i suoi effetti a patto che i citati soggetti siano iscritti nei registri di una Associazione di Volontariato riconosciuta dalla legislazione vigente

  • lavoratori non dipendenti per le attività occasionali svolte per conto dell’Assicurato
    • A parziale deroga di quanto disposto, sono considerati terzi limitatamente a morte e a lesioni corporali (escluse le malattie professionali) i lavoratori non dipendenti della cui opera l’Assicurato si avvale per lo svolgimento di parte delle attività per la quale è prestata l’assicurazione. L’assicurazione è valida ed operante a condizione che l’Assicurato impieghi detto personale in maniera occasionale, saltuaria e non continuativa e nel rispetto delle leggi e regolamenti che disciplinano il loro utilizzo.

  • Responsabilità civile personale dei soci non dipendenti, degli associati in partecipazione, dei soci, degli amministratori e del legale rappresentante
    • L’assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile personale dei soci non dipendenti, degli associati in partecipazione, dei soci, degli amministratori e del legale rappresentante, per danni corporali e materiali cagionati a terzi, sempreché l’evento dannoso sia conseguente allo svolgimento delle mansioni da loro svolte ed inerenti l’attività per cui è prestata l’assicurazione.

  • Responsabilità per fatto degli appaltatori / subappaltatori
    • Premesso che l’Assicurato può cedere in appalto e in subappalto parte dei lavori oggetto dell’attività per cui è prestata l’assicurazione, si precisa che la stessa è operante per la responsabilità civile che ricada sull’Assicurato per i danni corporali e materiali cagionati a terzi da appaltatori e da subappaltatori mentre eseguono i lavori per conto dell’Assicurato. A parziale deroga di quanto disposto, sono inoltre considerati terzi, entro i limiti del massimale previsto per l’assicurazione RCO, gli appaltatori e/o i subappaltatori ed i loro dipendenti per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) da essi subiti nello svolgimento delle Tale garanzia è operante a condizioni che i rapporti tra Assicurato, appaltatori e subappaltatori risultino da regolare contratto e/o fatturazione e fermo il diritto di rivalsa della Società per i danni provocati dagli appaltatori e subappaltatori.

  • Formazione per persone portatrici di handicap - Utenti delle strutture gestite dall’Assicurato
    • Premesso che l’Assicurato nello svolgimento della sua attività istituzionale, può ricevere presso le sue strutture oltre alla normale utenza, anche persone portatrici di handicap fisici e psichici, a loro inviate da Enti pubblici nell’ambito dei loro programmi istituzionali, la garanzia assicurativa si intende altresì prestata:

      • per i danni subiti e/o cagionati dagli assistiti portatori di handicap affidati alla sorveglianza ed assistenza dei dipendenti dell’Assicurato;
      • per i danni subiti dagli altri utenti dei servizi erogati dall’Assicurato.

      Si precisa altresì in relazione alle strutture gestite dall’Assicurato quali: scuole materne, asili nidi, centri di assistenza scolastica, doposcuola, attività di tipo ludico/educativo, che gli utenti affidati alla sorveglianza ed assistenza dell’Assicurato sono considerati terzi tra loro.

  • Proprietà e conduzione dei fabbricati
    • l’assicurazione si estende al rischio della proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l’attività dedotta in contratto (compresi eventuali depositi e/o magazzini ad essa strumentali), anche non situati nell’ubicazione indicata in polizza, ma purché ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. Nella definizione di fabbricati si intendono compresi gli impianti fissi a loro servizio, gli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati stessi, i serramenti, le recinzioni e/o i muri di cinta, i cancelli o portoni anche azionati elettricamente, le aree verdi e gli alberi anche di alto fusto e le relative strade private.

      La garanzia è estesa anche alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per i lavori di ordinaria manutenzione, nonché nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti il fabbricato, anche in ordine a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008. Non sono compresi i danni da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali, nonché la responsabilità derivante da aree adibite a parcheggio.

      L’assicurazione comprende invece i danni conseguenti a guasti o rotture accidentali degli impianti idrici o di riscaldamento e/o condizionamento.

  • Attività ricreative
    • L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative in genere, per i danni corporali e materiali cagionati a terzi. Ai fini della presente garanzia assumono la qualifica di terzi anche i partecipanti alle suddette attività:
      • Organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e/o stages:
        L’assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e di stages. Ai fini della garanzia i partecipanti alle seguenti attività sono considerati terzi come previsto all’Art. 25.
      • Estensioni di garanzia
        L’assicurazione comprende altresì a titolo esemplificativo e non limitativo, la responsabilità civile imputabile o derivante all’Assicurato in relazione:
        • alle operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi;
        • alle operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento, da e su veicoli da trasporto in genere, ancorché fuori dall’ambito degli stabilimenti, dei depositi e/o magazzini dell’Assicurato;
        • alla proprietà ed uso di velocipedi a pedali senza motore da parte dei dipendenti in occasione di lavoro e/o di servizio;
        • all’organizzazione di conferenze, congressi, tavole rotonde, convegni, seminari;
        • dall’esistenza nell’ambito dell’impresa di officine meccaniche, falegnamerie, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine si distribuzione, impianti di saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità dell’impresa;
        • dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l’allestimento e lo smontaggio di stand in tutto il mondo;
        • dai servizi sanitari, prestati in presidi posti all’interno dell’impresa e/o presso i cantieri, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari e degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti previsti da leggi e regolamenti per lo svolgimento delle attività a cui sono preposti;
        • dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati, con intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni ai beni sui quali sono affissi insegne, cartelli e striscioni;
        • dalla gestione della mensa aziendale, compresa la somministrazione di cibi e bevande. Questa garanzia è prestata alle condizioni previste al successivo Art. 50 ed è valida anche per i danni corporali subiti dai dipendenti e dai visitatori;
        • dall’esistenza nell’ambito dell’azienda di distributori automatici di bevande e simili;
        • dal servizio di vigilanza, svolto con guardiani anche armati e/o cani;
  • Danni conseguenti all’erogazione di prestazioni di carattere medico/sanitarie in genere
    • Premesso che l’Assicurato nello svolgimento dell’attività dichiarata in polizza, può anche effettuare servizi di assistenza specialistica di carattere sanitario e non, a tale scopo si conviene tra le parti quanto segue:
      a) agli effetti della garanzia RCT, per sinistro si intende la richiesta di risarcimento dei danni per i quali è prestata l’assicurazione; b) l’assicurazione RCT vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di validità dell’assicurazione, relative a fatti accaduti durante il periodo di validità del contratto e purché presentate non oltre 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso;
      c) l’assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso del personale dipendente addetto alle attività per le quali è prestata l’assicurazione e del quale lo stesso debba rispondere ai sensi di legge. La Società rinuncia pertanto al diritto di surroga nei confronti di detto personale per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni;
      d) si da atto che l’Assicurato si avvale dell’opera di personale non dipendente - sanitario e non sanitario - e a tale scopo si conviene che l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato da:
      • Lavori in associazione:
        La garanzia si intende operante anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla sua partecipazione ad Associazioni Temporanee di Impresa, Società Consortili e/o Consorzi. Nel caso in cui per tali Associazioni o Società sia operante un’altra copertura assicurativa, la presente garanzia opererà in eccedenza rispetto a quanto indennizzato da dette altre assicurazioni. Le imprese Consorziate e/o Associate (nonché loro titolari e/o dipendenti) non sono considerate terze.
  • Art. 53 - Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione o manutenzione
    • A parziale deroga di quanto l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni materiali cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l’ultimazione di lavori di installazione, manutenzione o riparazione, sempreché detti lavori siano stati effettuati durante il periodo di efficacia del contratto. La garanzia è operante per il danno che si manifesta non oltre 6 mesi dall’esecuzione dei lavori, purché denunciato nel corso di efficacia della polizza e comunque non oltre 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

      Sono in ogni caso esclusi:
      > Infortuni
      > Malattia