Cauzioni definitive
Cauzioni definitive (schema tipo 1.2)
La garanzia definitiva, disciplinata dall’articolo 117 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), tutela la Stazione Appaltante dall’inosservanza di tutti gli obblighi ed oneri assunti dall’impresa aggiudicataria previsti per l’esecuzione contrattuale.
L’importo garantito in caso di aggiudicazione è pari al 10 % del valore offerto se il ribasso d’asta è superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Alla garanzia definitiva si applicano le medesime riduzioni previste per la polizza provvisoria di cui all’art. 93 comma 7 (50% – 30% – 20% – ecc.) in funzione delle certificazioni di cui l’impresa stessa è munita.
La polizza riduce l’importo garantito con la presentazione degli stati d’avanzamento lavori nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.