Garanzie fideiussorie – Legge 210
Garanzie fideiussorie a favore degli acquirenti di immobili da costruire – Legge 210
La legge 210/2004 (di cui il D.lgs. 122/2005 ne costituisce l’esplicazione) prevede l’obbligo a carico del venditore, all’atto della stipula del contratto preliminare di compravendita, la prestazione di una garanzia fideiussoria a tutela dei diritti patrimoniali dell’acquirente dell’immobile da costruire.
Finalità della garanzia è di tutelare il beneficiario (acquirente) che ha versato una somma a titolo di anticipo del prezzo dell’immobile da costruire, nel caso in cui il contraente/obbligato (venditore/costruttore/cooperativa edilizia) sia incorso in una crisi finanziaria o crisi altra natura tale da non consentire il trasferimento dell’immobile con la prevista, in fase di compromesso, stipula del contratto notarile definitivo di compravendita.